Statuto
Art. 1. – Costituzione
E’ costituita con sede in Milano la Federazione denominata “Federation of Italian Cooperative Oncology Groups”, in breve “FICOG”, nel seguito dello statuto denominata anche “Federazione”.
La Federazione è una libera Associazione apolitica, senza scopo di lucro, regolata dal presente Statuto e dalle vigenti normative di legge in materia.
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di istituire sedi secondarie, operative, scientifiche e/o amministrative.
La Federazione opera in ambito nazionale ed internazionale.
Art. 2. - Finalità
La Federazione non ha finalità di lucro e si propone di promuovere e contribuire allo sviluppo ed all'approfondimento della ricerca oncologica dal punto di vista sia clinico che sperimentale, agendo anche come organismo unitario dei Federati per perseguire gli scopi comuni, condivisi dai Federati all'atto dell'adesione, nonché di promuovere e accrescere la rappresentatività degli stessi presso i soggetti istituzionali.
A tale scopo la Federazione potrà, a suo nome, rappresentare ufficialmente e collettivamente i Federati presso tutti gli organismi pubblici e privati, italiani ed esteri, per tutti gli aspetti inerenti la ricerca oncologica. È espressamente escluso che tale rappresentanza possa comportare qualsivoglia obbligazione per i Federati senza la loro esplicita autorizzazione.
Ogni Federato manterrà la propria piena autonomia decisionale, gestionale ed economica.
Per il raggiungimento di tale scopo la Federazione intende, tra l'altro:
- contribuire ad organizzare, coordinare e favorire la partecipazione a studi clinici multicentrici promossi da gruppi cooperativi e Enti di ricerca;
- promuovere il collegamento tra Enti/gruppi cooperativi o di ricerca operanti nel settore oncologico sia in Italia che all'estero;
- promuovere il collegamento e la cooperazione tra specialisti appartenenti a discipline diverse;
- promuovere ed organizzare, anche in condivisione con AIOM, ed eventualmente con i Federati interessati e con altre società scientifiche, attività di educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali, afferenti alla ricerca oncologica;
- promuovere e favorire la partecipazione dei pazienti ai programmi di ricerca;
- rappresentare i Federati e le loro istanze nei confronti delle Istituzioni sanitarie regionali, nazionali ed europee, con particolare attenzione alle Reti oncologiche regionali. Per il perseguimento delle sue finalità istituzionali la Federazione potrà collaborare, aderire o partecipare a qualsiasi Ente, Istituzione o altro soggetto, pubblico o privato, nazionale o internazionale; potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali o direttamente
Art. 3 - Durata
La Federazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato ai sensi dei successivi articoli del presente statuto.
Art. 4. - Federati
La Federazione è costituita da tutti i gruppi che hanno partecipato alla costituzione, fra i quali è compresa l'"Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)" - Ente che ha promosso la costituzione della Federazione, e successivamente è aperta a tutti i gruppi di ricerca italiani ed esteri operanti nel settore oncologico che ne facciano richiesta, qualunque sia la loro forma giuridica, e che rispettino i seguenti requisiti:
- che abbiano svolto attività di ricerca - riscontrabile con la sussistenza di trial registrati (ad esempio EudraCT, ClinicalTrials.gov, etc) - nel triennio precedente alla domanda di adesione;
- che abbiano dato la loro disponibilità all'accreditamento del gruppo e dei centri
Fatto salvo quanto disposto nel presente statuto, le regole, i requisiti, e le procedure di ammissione e decadenza dei Federati, potranno essere ulteriormente specificate in apposito regolamento definito dal Consiglio Direttivo.
I Federati sono tenuti a versare alla Federazione l'eventuale quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa, che può essere sia una tantum sia periodica, è intrasmissibile e non rivalutabile.
Tutti i Federati devono condividere le finalità della Federazione. L'appartenenza alla Federazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Federati ad accettare e rispettare, senza riserve ed a tutti gli effetti, le disposizioni contenute nel presente statuto e negli eventuale/i regolamento/i, nonché le deliberazioni dei competenti organi della Federazione.
In caso di comportamento difforme a quanto sopra richiesto, o comunque nel caso di inattività - sia con riferimento alla vita sociale della Federazione che con riferimento a partecipazione a studi clinici - superiore a due anni, o di ritardo nel pagamento della quota associativa superiore a due anni, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e dichiarare espulso il Federato. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è definitiva ed inappellabile. All'espulsione consegue l'automatica decadenza del componente del Consiglio Direttivo designato dal Federato espulso.
La Federazione garantisce a tutti i Federati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Federati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, nonché per lo scioglimento della Federazione.
Tutti i Federati hanno diritto ad accedere, in persona di chi all'uopo designato, alle cariche associative, nonché a recedere dall'appartenenza alla Federazione.
Il Federato che intenda recedere dalla Federazione deve darne comunicazione al Presidente con lettera scritta che avrà effetto dallo scadere dell'anno solare in cui sarà recapitata al Presidente.
Art. 5 - Patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio della Federazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Federazione a seguito di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo, e che siano espressamente destinati al suo patrimonio;
- da contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri, destinati espressamente al suo patrimonio;
- da eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che il Consiglio Direttivo disponga di destinare a incremento del
La Federazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi fini:
- dai proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui al capo precedente;
- dalle eventuali quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Federazione a seguito di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo, e che non siano destinati al suo patrimonio;
- da contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri, che non siano destinati al suo patrimonio;
- da eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che non siano stati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio su disposizione del Consiglio Direttivo;
- dalle eventuali riconversioni del patrimonio di cui al capo precedente, attuate dietro motivata delibera del Consiglio
Art. 6. - Bilancio
Gli esercizi sociali iniziano il l° gennaio e terminano il 3l dicembre di ogni anno.
L'Assemblea dei Federati è riunita obbligatoriamente dal Presidente per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, ogni anno entro il mese di giugno.
Il bilancio consuntivo annuale deve essere depositato a cura del Tesoriere o, in caso di sua mancanza, del Presidente presso la sede della Federazione entro i 7 (sette) giorni precedenti la seduta di approvazione per poter essere consultato da ogni Federato. All'uopo, dietro specifica richiesta, il bilancio potrà essere inviato al Federato richiedente a mezzo posta elettronica.
Art. 7. - Organi
Gli organi della Federazione sono:
- l'Assemblea dei Federati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Segretario scientifico, il Tesoriere e il Presidente eletto;
- il Collegio dei Revisori o Revisore
Le cariche di cui ai punti b) e c) sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentate, per lo svolgimento di qualsiasi attività inerente alle incombenze d'ufficio.
I membri del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico percepiscono un emolumento stabilito sulla base di quanto deliberato all'atto della nomina o, in mancanza, quantificato sulla base di quanto già previsto dalle ultime tariffe professionali approvate dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, anche se non più vigenti.
Art. 8. - Assemblea dei Federati
L'Assemblea dei Federati è composta dal legale rappresentante di ogni Federato, o da un suo sostituto dallo stesso designato. In alternativa ogni Federato può partecipare con un diverso rappresentante all'uopo designato dal suo organo direttivo.
Ogni Federato ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe. Ogni rappresentante non può essere designato da più di un Federato.
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- ratifica l'insediamento dei componenti del Consiglio Direttivo e nomina il Presidente eletto, che assumerà la carica di Presidente nel mandato successivo;
- nomina il Revisore Unico o, dopo averne determinato il numero, i componenti del Collegio dei Revisori;
- approva il bilancio annuale;
- ratifica i regolamenti, gli ordinamenti e le procedure che gli saranno sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Federazione;
- delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea dei Federati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, nei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea dei Federati si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione da almeno un terzo dei Federati con specifica indicazione degli argomenti da trattare, semprechè rientrino nelle competenze dell'Assemblea.
L'Assemblea dei Federati si riunisce dietro convocazione del Presidente, che deve avvenire con comunicazione scritta indicante data, luogo ed ora della convocazione, e gli argomenti all'ordine del giorno della stessa.
La convocazione dell'Assemblea può avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso verrà spedito o trasmesso ad uno dei recapiti risultanti dal libro Federati, se istituito, o comunicati dal Federato nella domanda di adesione o in altro documento inviato. I Federati sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Federati; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 5 (cinque) Federati.
Le Assemblee si intendono validamente costituite, anche senza preavviso di convocazione, qualora sia presente la totalità dei Federati, e la maggioranza degli amministratori, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, salvo che per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento della Federazione, per le quali si applicano i quorum stabiliti all'articolo l6 del presente statuto, e per la nomina del Presidente eletto dell'Associazione, per la quale è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto su candidatura condivisa con "Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)". Hanno diritto al voto solo i Federati in regola con il versamento delle eventuali quote associative.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da chi è all'uopo designato dall'Assemblea. A sua volta il Presidente nomina un Segretario che dovrà redigere il verbale, poi sottoscritto da Presidente dell'Assemblea e Segretario, e quindi depositato presso la sede della Federazione per poter essere consultato da ogni Federato. Dietro specifica richiesta il verbale potrà essere inviato al Federato richiedente a mezza posta elettronica.
E' consentita la partecipazione in audio o video conferenza a condizione che sia assicurata a tutti i partecipanti la parità informativa, che possano essere identificati, e che sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso la sede dell'adunanza è quella ove si trova il Presidente.
Art. 9. - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto:
- da un rappresentante per ogni Federato, all'uopo designato dagli organi direttivi dei Federati e quindi ratificato dall'Assemblea dei Federati;
- dal Presidente eletto, designato dalla medesima assemblea e scelto alternativamente o fra i consiglieri testé ratificati o fra chi altro proposto da almeno un Federato, il quale assumerà la carica di Presidente nel successivo mandato;
- dal Presidente, già Presidente eletto nel precedente
Per l'"Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)", il rappresentante nel Consiglio Direttivo è il suo Presidente o, nel caso lo stesso ritenga di non poter accettare o proseguire l'incarico per indisponibilità di tempo, da altro componente del Consiglio Direttivo di "Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)" all'uopo delegato dallo stesso Presidente.
Il mandato del Consiglio Direttivo coincide con quello del Consiglio Direttivo di Associazione Italiana di Oncologia Medica - AIOM. L'incarico è sempre rinnovabile. Allo scadere del mandato, i Federati saranno chiamati a nominare, o confermare, i loro rappresentanti per il successivo mandato, dandone comunicazione a FICOG. Una volta ricevute le nomine di almeno i tre quarti dei rappresentanti, il Presidente uscente convocherà una Assemblea dei Federati per ratificarne l'insediamento e nominare il Presidente eletto, mentre nel frattempo il Consiglio Direttivo uscente avrà proseguito in prorogatio il suo mandato. Dalla data di tale riunione decorrerà il mandato del nuovo Consiglio Direttivo. I rappresentanti nominati successivamente dai Federati entreranno in carica al momento della loro ratifica da parte dell'Assemblea dei Federati. I Federati possono sostituire i loro rappresentanti nel corso del mandato, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo. Anche in questo caso i nuovi rappresentanti entreranno in carica al momento della loro ratifica da parte dell'Assemblea dei Federati.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Segretario scientifico e il Tesoriere.
L'amministrazione della Federazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le finalità della Federazione è affidata al Consiglio Direttivo, cui spettano tutti i poteri e le funzioni che non siano espressamente riservate dalla legge, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto ad altri organi.
Fra i compiti del Consiglio Direttivo sono, tra gli altri:
- nominare il Segretario scientifico e il Tesoriere;
- valutare e deliberare l'ammissione di nuovi gruppi federati;
- stabilire l'importo dell'eventuale quota associativa;
- deliberare in merito all'espulsione dei Federati di cui all'art. 4 del presente statuto;
- identificare eventuali persone rappresentative che, potendo fattivamente contribuire al migliore sviluppo della ricerca o alla partecipazione alla stessa dei pazienti, avranno facoltà di partecipare - fino alla fine del mandato del Consiglio che li ha identificati e salvo esonero per specifiche riunioni o parte di esse - alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di
Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il Consiglio Direttivo può deliberare uno o più appositi regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità di esecuzione del presente statuto.
Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare appositi ordinamenti e procedure interne per regolare il funzionamento della Federazione in relazione a specifici processi operativi.
I regolamenti, gli ordinamenti e le procedure di cui sopra saranno sottoposte all'Assemblea dei Federati per ratifica.
Il Consiglio Direttivo può delegare, con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ad uno o più dei suoi membri parte delle proprie attribuzioni, specificando i limiti della delega. Non possono comunque mai essere delegate le competenze in tema di articolazione organizzativa interna.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente, di sua iniziativa, o su richiesta motivata di almeno tre dei suoi componenti.
La convocazione deve avvenire, con almeno dieci giorni di preavviso, tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica o comunque con mezzi che assicurino la prova della ricezione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con almeno quattro giorni di preavviso.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri, e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche senza preavviso di convocazione, qualora sia presente la totalità dei suoi componenti e degli aventi diritto a partecipare e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Non è consentita la partecipazione per delega. Nel caso di impossibilità a partecipare alla riunione ogni consigliere può identificare, in rappresentanza del Federato, con il solo ruolo di uditore senza diritto di voto e non conteggiabile per la definizione del quorum costitutivo, un suo rappresentante, purché sia esterno al Consiglio Direttivo.
Ove non diversamente previsto dal presente statuto, il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
E' consentita la partecipazione in audio o video conferenza, a condizione che sia assicurata a tutti i partecipanti la parità informativa, che possano essere identificati, e che sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso la sede dell'adunanza è quella ove si trova il Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Segretario scientifico o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.
Il Presidente della riunione nomina un Segretario della riunione che dovrà redigere il verbale, poi sottoscritto da entrambi, e quindi depositato presso la sede della Federazione per poter essere consultato da ogni componente del Consiglio Direttivo o Federato. Dietro specifica richiesta il verbale potrà essere inviato al componente del Consiglio Direttivo o al Federato richiedente a mezza posta elettronica.
Art. 10. - Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione a tutti gli effetti.
Assume la carica di Presidente colui che nel mandato precedente è stato nominato Presidente eletto. La carica di Presidente non può essere mantenuta da una stessa persona per più di un mandato. Il Presidente uscente non potrà più essere nominato alla stessa carica.
La carica di Presidente è incompatibile con quella di Presidente di altre società scientifiche, ad esclusione di quella assunta in gruppi cooperativi di ricerca clinica federati.
Nel caso in cui il Presidente, per qualsiasi motivo, interrompa anticipatamente il suo mandato gli subentra fino da allora il Presidente eletto, che proseguirà nella carica fino alla scadenza del mandato successivo. Nel caso in cui anche il Presidente eletto, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a proseguire il mandato, l'Assemblea dei Federati sarà chiamata ad esprimersi nuovamente, con le medesime modalità sopra descritte.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, dà attuazione alle sue delibere, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dalla Federazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, operare sugli stessi e procedere agli incassi.
La rappresentanza della Federazione in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi e la firma sociale (comprensive della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) spettano al Presidente del Consiglio Direttivo per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato; spettano pure a quegli altri consiglieri ai quali fossero stati delegati poteri dal Consiglio ai sensi del precedente articolo 9, nei limiti dei poteri così delegati.
In caso di necessità decisionali urgenti e non dilazionabili, al Presidente compete autonomia decisionale, in coerenza con le direttive generali consiliari. Le decisioni così adottate dovranno essere successivamente sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo.
Art. 11. - Segretario scientifico
Il Segretario scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, e decade insieme al Consiglio che lo ha eletto. La carica di Segretario scientifico non può essere mantenuta da una stessa persona per più di due mandati consecutivi.
Il Segretario scientifico, insieme al Presidente eletto, collabora con il Presidente nel redigere l'agenda delle riunioni del Consiglio, svolge attività di coordinamento per l'attività di ricerca, tiene i rapporti organizzativi e scientifici con i Federati, opera per lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture della Federazione.
Art. 12. - Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, e decade insieme al Consiglio che lo ha eletto. La carica di Tesoriere non può essere mantenuta da una stessa persona per più di due mandati consecutivi.
Il Tesoriere gestisce le disponibilità economiche della Federazione e può operare sui conti bancari della Federazione procedendo agli incassi e ai pagamenti, e redige il bilancio consuntivo annuale, da presentare all'Assemblea per l'approvazione.
Art. 13. - Presidente eletto
Il Presidente eletto, insieme al Segretario scientifico, collabora con il Presidente nel redigere l'agenda delle riunioni del Consiglio, svolge attività di coordinamento per l'attività di ricerca, tiene i rapporti organizzativi e scientifici con i Federati, opera per lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture della Federazione, sostituisce il Presidente quando quest'ultimo è impossibilitato a svolgere temporaneamente le proprie funzioni ed in tal caso ne assume temporaneamente tutti i poteri.
Art. 14. - Segreteria della Federazione
Il Consiglio Direttivo può attribuire, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, compreso il Presidente, la funzione di Segreteria della Federazione ad un Segretario, nominato anche al di fuori dei Componenti del Consiglio Direttivo, che decade insieme al Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
Il Consiglio Direttivo specifica - contestualmente alla nomina - le funzioni cui dovrà adempiere il Segretario.
Il Segretario, qualora eletto e se non è già componente del Consiglio Direttivo, partecipa, se invitato, alle adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art. 15. - Collegio dei Revisori o Revisore Unico
L'Assemblea nomina un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori formato da due a tre componenti.
Il Revisore Unico o i componenti del Collegio dei Revisori sono eletti al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, decadono insieme al Consiglio Direttivo, e sono rieleggibili.
Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e degli eventuali regolamenti, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, redige una relazione da presentare all'Assemblea dei Federati in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo annuale, e accerta la consistenza del fondo sociale e di cassa.
E' espressamente esclusa ogni attività di revisione legale dei conti.
Art. 16. - Modifiche e Scioglimento
Le proposte di modifica allo statuto, di trasformazione, fusione o scissione devono essere discusse alla presenza di almeno i tre quarti dei Federati, in proprio o per delega, e sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
Lo scioglimento della Federazione è deliberato con il voto favorevole dei tre quarti dei Federati aventi diritto di voto che, nel caso si renda necessaria la fase di liquidazione, provvederanno anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
In caso di scioglimento della Federazione, l'eventuale patrimonio residuo, una volta soddisfatte tutte le eventuali passività della Federazione, verrà devoluto, secondo quanto stabilito dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei Federati, in proprio o per delega, ad altre associazioni con finalità aventi ad oggetto la ricerca oncologica o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma l90, della legge
23 dicembre l996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 17. - Avanzi della gestione
La Federazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quella ad esse direttamente connesse.
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 18. - Norma di rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.