ServiziMenu principaleHome

Statuto

Art. 1 – Costituzione e sede

È costituita con sede nel comune di Milano la Federazione denominata “Federation of Italian - Cooperative Oncology Groups Ente del Terzo Settore”, in breve “FICOG ETS”, nel seguito dello statuto denominata anche “Federazione”.

Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune sono deliberate dal Consiglio Direttivo e non costituiscono modificazioni dello statuto. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

La Federazione è una libera Associazione apolitica, senza scopo di lucro, regolata dal presente Statuto e dalle vigenti normative di legge in materia.

La Federazione sviluppa i suoi programmi in una strategia condivisa con l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) quale promotore di FICOG.

È data facoltà al Consiglio Direttivo di istituire sedi secondarie, operative, scientifiche e/o amministrative.

La Federazione opera in ambito nazionale ed internazionale.

 Art. 2 - Finalità e attività

La Federazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017 di cui al successivo paragrafo.

In particolare la Federazione si propone di promuovere e contribuire allo sviluppo ed all’approfondimento della ricerca oncologica dal punto di vista sia clinico che sperimentale, agendo anche come organismo unitario dei Federati per perseguire gli scopi comuni nell’ambito della ricerca, condivisi dai Federati all’atto dell’adesione, nonché di promuovere e accrescere la rappresentatività degli stessi presso i soggetti istituzionali preposti alla ricerca in ambito sanitario.

A tale scopo la Federazione potrà, a suo nome, rappresentare ufficialmente e collettivamente i Federati presso tutti gli organismi pubblici e privati italiani ed esteri per tutti gli aspetti inerenti la ricerca oncologica. È espressamente escluso che tale rappresentanza possa comportare qualsivoglia obbligazione per i Federati senza la loro esplicita autorizzazione.

Ogni Federato manterrà la propria piena autonomia decisionale, gestionale ed economica.

La Federazione si impegna a divulgare e mettere a disposizione della collettività diffusa i risultati delle sperimentazioni cliniche e degli studi scientifici, comunque condotti, al fine di ampliare il patrimonio delle conoscenze scientifiche condivise.

Per il perseguimento delle suddette finalità, la Federazione svolge le seguenti attività riconducibili all’art. 5, comma 1, del D.Lgs 117/2017 lettere

* d) (educazione, istruzione, e formazione professionale, nonché attività di interesse sociale con finalità educativa),

* g) (formazione universitaria e post-universitaria),

* h) (ricerca scientifica di particolare interesse sociale),

* i) (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale) e

* u) (erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale)

Nello specifico la Federazione potrà tra l'altro:

  • contribuire ad organizzare, coordinare e a favorire la partecipazione a studi clinici multicentrici promossi da gruppi cooperativi e Enti di ricerca;
  • promuovere il collegamento tra Enti/gruppi cooperativi o di ricerca operanti nel settore oncologico sia in Italia che all’estero;
  • promuovere il collegamento e la cooperazione tra specialisti appartenenti a discipline diverse;
  • promuovere ed organizzare, anche in condivisione con AIOM, ed eventualmente con i Federati interessati e con altre società scientifiche, attività di educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali, afferenti alla ricerca oncologica;
  • supportare la formazione e la ricerca in campo oncologico mediante finanziamenti a Università ed Enti di ricerca, erogazione diretta di Borse di studio, e ogni altra modalità utile;
  • promuovere e favorire la partecipazione dei pazienti ai programmi di ricerca;
  • rappresentare i Federati e le loro istanze nei confronti delle Istituzioni sanitarie regionali, nazionali ed europee, con particolare attenzione alle Reti oncologiche regionali.

Art. 3 - Attività diverse

La Federazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Federazione.

La Federazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Federazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

  1. a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle proprie attività;
  2. b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
  3. c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
  4. d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Federazione.

Art. 4 - Durata

La Federazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato ai sensi dei successivi articoli del presente statuto.

Art. 5 - Associati (Federati)

La Federazione è costituita da tutti i gruppi che hanno partecipato alla costituzione, fra i quali è compresa l’"Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)" – Ente che ha promosso la costituzione della Federazione, e successivamente è aperta a tutti i gruppi di ricerca italiani ed esteri operanti nel settore oncologico che ne facciano richiesta, qualunque sia la loro forma giuridica, e che rispettino i seguenti requisiti:

- che abbiano svolto attività di ricerca – riscontrabile con la sussistenza di trial registrati (ad esempio EudraCT, ClinicalTrials.gov, etc) – nel triennio precedente alla domanda di adesione;

- che abbiano dato la loro disponibilità all’accreditamento del gruppo e dei centri afferenti.

Fatto salvo quanto disposto nel presente statuto, e sempre secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta, le regole, i requisiti, e le procedure di ammissione e decadenza dei Federati  potranno essere ulteriormente specificate in apposito regolamento definito dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati, di seguito chiamati anche “Federati”, sono tenuti a versare alla Federazione l’eventuale quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa, che può essere sia una tantum sia periodica, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Tutti i Federati devono condividere le finalità della Federazione. L’appartenenza alla Federazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Federati ad accettare e rispettare, senza riserve ed a tutti gli effetti, le disposizioni contenute nel presente statuto e negli eventuale/i regolamento/i, nonché le deliberazioni dei competenti organi della Federazione.

In caso di comportamento difforme a quanto sopra richiesto, o comunque nel caso di inattività – sia con riferimento alla vita sociale della Federazione che con riferimento a partecipazione a studi clinici – superiore a due anni, o di ritardo nel pagamento della quota associativa superiore a due anni, il Consiglio Direttivo potrà intervenire e dichiarare escluso il Federato.

La decisione presa dal Consiglio Direttivo deve essere motivata e tale decisione può essere impugnata dinnanzi all'Assemblea dei Federati che dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni.

All’esclusione consegue l’automatica decadenza del componente del Consiglio Direttivo designato dal Federato escluso.

La Federazione garantisce a tutti i Federati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Federati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, nonché per lo scioglimento della Federazione.

Tutti i Federati hanno diritto ad accedere, in persona di chi all’uopo designato, alle cariche associative, nonché a recedere dall'appartenenza alla Federazione.

Il Federato che intenda recedere dalla Federazione deve darne comunicazione al Presidente con lettera scritta che avrà effetto dallo scadere dell’anno solare in cui sarà recapitata al Presidente.

Art. 6 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L’associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale anche dell’attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L’associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Art. 7 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio della Federazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni, contributi e ogni altra entrata a qualsiasi altro titolo conseguita da cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. 

Qualora, nel caso in cui la Federazione abbia ottenuto la personalità giuridica, il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo stabilito dalla legge, l’organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell’Ente.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente statuto all’articolo 2.

In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le attività di cui al comma 3 art.8  del D.Lgs. 117/17.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 8 - Bilancio

L’esercizio sociale è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L’Assemblea dei Federati è riunita obbligatoriamente dal Presidente per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo e redatto nei modi di legge, ogni anno entro il 15 giugno.

L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall’assemblea, è depositato nel RUNTS a cura del Consiglio Direttivo.

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 9 - Organi

Gli organi della Federazione sono:

  1. a) l’Assemblea degli Associati (Federati);
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente;
  4. d) l’Organo di controllo, ove nominato o comunque nei casi previsti dalla legge.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore legale dei Conti.

Art. 10 - Assemblea degli Associati (Federati)

L’Assemblea dei Federati è composta dal legale rappresentante di ogni Federato, o da un suo sostituto dallo stesso designato. In alternativa ogni Federato può partecipare con un diverso rappresentante all’uopo designato dal suo organo direttivo.

Ogni Federato ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe. Ogni rappresentante non può essere designato da più di un Federato.

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e nomina il Presidente eletto, che assumerà la carica di Presidente nel mandato successivo;

- nomina, dopo aver determinato il numero dei suoi membri, i componenti dell’Organo di Controllo;

- nomina, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla legge, revoca i componenti degli organi sociali e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio annuale e, se previsto, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- ratifica i regolamenti, gli ordinamenti e le procedure, che gli saranno sottoposti dal Consiglio Direttivo;

- delibera sulle modifiche dello Statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Federazione;

- delibera su ogni altro argomento attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, o comunque sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dei Federati è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, nei termini stabiliti per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea dei Federati si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione da almeno un terzo dei Federati con specifica indicazione degli argomenti da trattare, sempreché rientrino nelle competenze dell’Assemblea.

L'Assemblea dei Federati si riunisce dietro convocazione del Presidente, che deve avvenire con comunicazione scritta indicante data, luogo ed ora della convocazione, e gli argomenti all'ordine del giorno della stessa.

La convocazione dell’Assemblea può avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’avviso verrà spedito o trasmesso ad uno dei recapiti risultanti dal libro Federati, se istituito, o comunicati dal Federato nella domanda di adesione o in altro successivo documento inviato. I Federati sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Federati; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 5 (cinque) Federati.

Le Assemblee si intendono validamente costituite, anche senza preavviso di convocazione, qualora sia presente la totalità dei Federati, e la maggioranza degli amministratori e dei componenti dell’Organo di controllo, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, salvo che per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione, per le quali si applicano i quorum stabiliti all’articolo 17 del presente statuto, e per la nomina del Presidente eletto dell’Associazione, per la quale è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto su candidatura condivisa con "Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)".

Hanno diritto al voto solo i Federati in regola con il versamento delle eventuali quote associative.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da chi all’uopo designato dall’Assemblea. A sua volta il Presidente nomina un Segretario che dovrà redigere il verbale, poi sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario, e quindi depositato presso la sede della Federazione per poter essere consultato da ogni Federato. Dietro specifica richiesta il verbale potrà essere inviato al Federato richiedente a mezzo posta elettronica.

È consentita la partecipazione in audio o video conferenza, a condizione che sia assicurata a tutti i partecipanti la parità informativa, che possano essere identificati, e che sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno; in tal caso la sede dell’adunanza è quella ove si trova il Presidente.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:

- da un rappresentante per ogni Federato, all’uopo designato dagli organi direttivi dei Federati designato dagli Enti Federati e quindi eletto dall’Assemblea dei Federati;

- dal Presidente eletto dalla medesima assemblea e scelto alternativamente o fra i consiglieri o fra chi altro proposto da almeno un Federato, il quale assumerà la carica di Presidente nel successivo mandato;

- dal Presidente, già Presidente eletto nel precedente mandato.

Per l’"Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)", il rappresentante nel Consiglio Direttivo è il suo Presidente o, nel caso lo stesso ritenga di non poter accettare o proseguire l’incarico per indisponibilità di tempo, da altro componente del Consiglio Direttivo di "Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)" all’uopo delegato dallo stesso Presidente.

Il mandato del Consiglio Direttivo coincide con quello del Consiglio Direttivo di Associazione Italiana di Oncologia Medica - AIOM.

L’incarico è sempre rinnovabile.

Allo scadere del mandato, i Federati saranno chiamati a nominare, o confermare, i loro rappresentanti per il successivo mandato, dandone comunicazione a FICOG ETS.

Una volta ricevute le designazioni di almeno i tre quarti dei rappresentanti, il Presidente uscente convocherà una Assemblea dei Federati per la nomina e nominare il Presidente eletto, mentre nel frattempo il Consiglio Direttivo uscente avrà proseguito in prorogatio il suo mandato. Dalla data di tale riunione decorrerà il mandato del nuovo Consiglio Direttivo. I rappresentanti nominati successivamente dai Federati entreranno in carica al momento della loro ratifica da parte dell’Assemblea dei Federati. I Federati possono sostituire i loro rappresentanti nel corso del mandato, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo. Anche in questo caso i nuovi rappresentanti entreranno in carica al momento della loro nomina da parte dell’Assemblea dei Federati.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Segretario scientifico e il Tesoriere.

L'amministrazione della Federazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le finalità della Federazione è affidata al Consiglio Direttivo, cui spettano tutti i poteri e le funzioni che non siano espressamente riservate dalla legge, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto ad altri organi.

Fra i compiti del Consiglio Direttivo sono, tra gli altri quelli di:

- nominare Segretario scientifico, e Tesoriere;

- valutare e deliberare l’ammissione di nuovi gruppi federati;

- stabilire l’importo dell’eventuale quota associativa;

- deliberare in merito all’esclusione dei Federati di cui all’art. 5 del presente statuto;

- identificare eventuali persone rappresentative che, potendo fattivamente contribuire al migliore sviluppo della ricerca o alla partecipazione alla stessa dei pazienti, avranno facoltà di partecipare – fino alla fine del mandato del Consiglio che li ha identificati e salvo esonero per specifiche riunioni o parte di esse – alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto.

Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il Consiglio Direttivo può deliberare uno o più appositi regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità di esecuzione del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare appositi ordinamenti e procedure interne per regolare il funzionamento della Federazione in relazione a specifici processi operativi.

I regolamenti, gli ordinamenti e le procedure di cui sopra saranno sottoposte all’Assemblea dei Federati per ratifica.

Il Consiglio Direttivo può delegare, con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ad uno o più dei suoi membri parte delle proprie attribuzioni, specificando i limiti della delega. Non possono comunque mai essere delegate le competenze in tema di articolazione organizzativa interna.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dal Presidente, di sua iniziativa, o su richiesta motivata di almeno tre dei suoi componenti.

La convocazione deve avvenire, con almeno dieci giorni di preavviso, tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica o comunque con mezzi che assicurino la prova della ricezione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con almeno quattro giorni di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri, e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche senza preavviso di convocazione, qualora sia presente la totalità dei suoi componenti e degli altri aventi diritto a partecipare e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Non è consentita la partecipazione per delega.  Nel caso di impossibilità a partecipare alla riunione ogni consigliere può identificare, in rappresentanza del Federato, con il solo ruolo di uditore senza diritto di voto e non conteggiabile per la definizione del quorum costitutivo, un suo rappresentante, purché sia esterno al Consiglio Direttivo.

Ove non diversamente previsto dal presente statuto, il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

È consentita la partecipazione in audio o video conferenza, a condizione che sia assicurata a tutti i partecipanti la parità informativa, che possano essere identificati, e che sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno; in tal caso la sede dell’adunanza è quella ove si trova il Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Segretario scientifico o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente della riunione nomina un Segretario della riunione che dovrà redigere il verbale, poi sottoscritto da entrambi, e quindi depositato presso la sede della Federazione per poter essere consultato da ogni componente del Consiglio Direttivo o Federato. Dietro specifica richiesta il verbale potrà essere inviato al componente del Consiglio Direttivo o al Federato richiedente a mezzo posta elettronica.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione a tutti gli effetti.

Assume la carica di Presidente colui che nel mandato precedente è stato nominato Presidente eletto. La carica di Presidente non può essere mantenuta da una stessa persona per più di un mandato. Il Presidente uscente non potrà più essere nominato alla stessa carica.

La carica di Presidente è incompatibile con quella di Presidente di altre società scientifiche, ad esclusione di quella assunta in gruppi cooperativi di ricerca clinica federati.

Nel caso in cui il Presidente, per qualsiasi motivo, interrompa anticipatamente il suo mandato gli subentra fino da allora il Presidente eletto, che proseguirà nella carica fino alla scadenza del mandato successivo. Nel caso in cui anche il Presidente eletto, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a proseguire il mandato, l’Assemblea dei Federati sarà chiamata ad esprimersi nuovamente, con le medesime modalità sopra descritte.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, dà attuazione alle sue delibere, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dalla Federazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, operare sugli stessi e procedere agli incassi.

La rappresentanza della Federazione in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi e la firma sociale (comprensive della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) spettano al Presidente del Consiglio Direttivo per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato; spettano pure a quegli altri consiglieri ai quali fossero stati delegati poteri dal Consiglio ai sensi del precedente articolo 9, nei limiti dei poteri così delegati.

In caso di necessità decisionali urgenti e non dilazionabili, al Presidente compete autonomia decisionale, in coerenza con le direttive generali consiliari. Le decisioni così adottate dovranno essere successivamente sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Segretario scientifico

Il Segretario scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, e decade insieme al Consiglio che lo ha eletto. La carica di Segretario scientifico non può essere mantenuta da una stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Il Segretario scientifico, insieme al Presidente eletto, collabora con il Presidente nel redigere l’agenda delle riunioni del Consiglio, svolge attività di coordinamento per l’attività di ricerca, tiene i rapporti organizzativi e scientifici con i Federati, opera per lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture della Federazione.

Art. 14 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, e decade insieme al Consiglio che lo ha eletto. La carica di Tesoriere non può essere mantenuta da una stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Il Tesoriere gestisce le disponibilità economiche della Federazione e può operare sui conti bancari della Federazione procedendo agli incassi e ai pagamenti, e redige il bilancio consuntivo annuale, da presentare all’Assemblea per l’approvazione.

Art. 15 - Presidente eletto

Il Presidente eletto, insieme al Segretario scientifico, collabora con il Presidente nel redigere l’agenda delle riunioni del Consiglio, svolge attività di coordinamento per l’attività di ricerca, tiene i rapporti organizzativi e scientifici con i Federati, opera per lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture della Federazione, sostituisce il Presidente quando quest’ultimo è impossibilitato a svolgere temporaneamente le proprie funzioni ed in tal caso ne assume temporaneamente tutti i poteri.

Art. 16 - Segreteria della Federazione

Il Consiglio Direttivo può attribuire, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, compreso il Presidente, la funzione di Segreteria della Federazione ad un Segretario, nominato anche al di fuori dei Componenti del Consiglio Direttivo, che decade insieme al Consiglio Direttivo che lo ha nominato. 

Il Consiglio Direttivo specifica - contestualmente alla nomina – le funzioni cui dovrà adempiere il Segretario.

Il Segretario, qualora eletto e se non è già componente del Consiglio Direttivo, partecipa, se invitato, alle adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 17 - Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017, o comunque quando ritenuto opportuno, l’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, che può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

All’atto della nomina l’Assemblea può stabilire che l’Organo di controllo duri in carica tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, oppure che il suo mandato coincida con quello del Consiglio Direttivo. I componenti che nel corso del mandato subentrano nella carica, rimarranno nella carica fino al termine dell’originario mandato del componente sostituito. I componenti dell’Organo di controllo sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Nel caso di Organo di controllo monocratico il componente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Nel caso di organo di controllo collegiale, si applica l’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L’organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Organo di revisione legale dei conti

È nominato dall’Assemblea solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

 Art. 19 - Modifiche e Scioglimento

Le proposte di modifica allo statuto, di trasformazione, fusione o scissione devono essere discusse alla presenza di almeno i due terzi dei Federati, in proprio o per delega, e sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Lo scioglimento della Federazione è deliberato con il voto favorevole dei tre quarti dei Federati aventi diritto di voto che, nel caso si renda necessaria la fase di liquidazione, provvederanno anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento della Federazione, l’eventuale patrimonio residuo, una volta soddisfatte tutte le eventuali passività della Federazione, verrà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei Federati, in proprio o per delega, ad altre associazioni ETS con finalità aventi ad oggetto la ricerca oncologica.

Art. 20 - Libri sociali obbligatori

La Federazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di associazioni ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.